L'avvertenza  riportata in calce alla ordinanza citata in epigrafe
 e riprodotta alla pag. 100 della sopra indicata  Gazzetta  Ufficiale,
 deve  intendersi rettificata come segue: dove e' scritto: "Il seguito
 del  testo  dell'ordinanza   e'   perfettamente   uguale   a   quello
 dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg. ord. n. 31/1993).",
 leggasi: "Tranne  i  punti  riguardanti,  all'inizio  dell'ordinanza,
 l'ufficio   da  cui  proviene  la  delega  all'ufficiale  di  polizia
 giudiziaria ('Procuratore  della  Repubblica  presso  la  pretura  di
 Torino',  anziche' 'Procuratore generale presso la corte d'appello di
 Torino') e il richiamo all'art. 51 cod. proc. pen. ('51, primo comma,
 lett. A)', anziche' '51, primo comma, lett. A), e secondo comma'), il
 seguito del testo dell'ordinanza e'  perfettamente  uguale  a  quello
 dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 31/1993)".